Archivio di gennaio 2010
contrassegno disabili
Art 381 D.P.r 16 Dicembre 1992, n 495
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2,l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza,nella quale,oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta,deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unita Sanitaria Locale di appartenenza,dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.









