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TARSU – Tassa smaltimento rifiuti urbani


♦   Normativa ♦  Tariffe ♦   Modulistica ♦   Uffici

Attualmente per la TARSU si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni e al Regolamento Comunale

Chiunque sia proprietario o detentore di fabbricati nel territorio comunale, a qualunque uso adibiti, è tenuto al pagamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

A tal fine i proprietari o detentori di immobili devono presentare, al Comune, la Denuncia di Occupazione.

E’ inoltre obbligatorio denunciare ogni variazione che possa influire sull’applicazione o sulla riscossione della tassa (Denuncia di Variazione).

Le Denunce sopra citate devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, o in cui è intervenuta la variazione.

La tassa viene riscossa mediante ruolo emesso dal Comune e per tramite del Concessionario Nazionale “EQUITALIA SpA” che emette le cartelle di pagamento. La riscossione è regolata dal D.Lgs n. 112/1999 e dal D.Lgs n. 46/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Se già pagate la tassa, verificate che questa sia applicata correttamente e per tutti gli immobili posseduti. Se così non fosse provvedete a fare apportare le dovute variazioni compilando la modulistica del caso, scaricabile in questo sito.

COME VIENE APPLICATA LA TASSA

Per i locali adibiti ad abitazione la tassa si calcola moltiplicando la tariffa in vigore per la superficie abitabile, calcolata al netto dei muri.

Sono tassabili:

- tutti i vani interni delle abitazioni a qualunque uso adibiti (comprese le verande coperte) e le pertinenze coperte quali: tettoie, posti auto, magazzini, ecc..

Sono esclusi dal pagamento della tassa:

- I locali adibiti a soffitte, ripostigli, legnaie e simili, o parte di questi, aventi altezza uguale o inferiore a mt. 1,50

- I balconi e le terrazze scoperte

- Le abitazioni non utilizzate, prive di suppellettili e per le quali si dia dimostrazione della inesistenza o cessazione delle utenze gas, acqua, luce

- Le abitazioni non abitabili, danneggiate o in ristrutturazione, purchè tali condizioni siano comprovate da idonea documentazione.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- 25% per le abitazioni con unico occupante (requisiti: risiedere nell’abitazione – non possedere altri fabbricati)

- 30% per le abitazioni occupate da ultra65enni soli o con coniuge o altro parente pure ultra65enne (requisiti: risiedere nell’abitazione – non possedere altri fabbricati)

- 50% per i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE (requisiti: abitazione non ceduta in locazione o comodato – non possedere altri fabbricati)

- 25% per gli agricoltori che occupano la parte abitativa del fabbricato rurale (requisiti: risiedere nell’abitazione)

- 100% per i contribuenti che si trovino nella comprovata condizione di indigenza.

E’ inoltre prevista la detassazione del 60% per gli immobili ricadenti in zone non servite qualora il punto di raccolta disti oltre 1000 mt. dall’abitazione.

Per poter usufruire delle agevolazioni sopra indicate occorre presentare apposita richiesta corredata della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (ved. modulistica).

SGRAVI

Qualora la tassa applicata risultasse errata (per errata dichiarazione, per errore d’ufficio o per intervenute variazioni), può essere richiesta la cancellazione o rettifica dell’iscrizione a ruolo nonché il rimborso di quanto pagato in eccedenza.

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